Art. 8.
(Tirocinio).

      1. Le attività di tirocinio sono svolte, sotto la guida di un autista soccorritore, secondo le modalità di cui all'articolo 6, presso le strutture ed i servizi preposti all'emergenza sanitaria territoriale. Al termine del tirocinio è predisposta, per ogni allievo, una scheda riassuntiva che documenta le attività svolte e attesta le capacità dimostrate durante lo svolgimento del tirocinio stesso.